Sez. 2, Sentenza n. 42354 del 23/09/2005 Ud. (dep. 23/11/2005) Rv. 232742 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riconoscimento di una circostanza attenuante - Corrispondente riduzione della pena - Necessità - Esclusione - Ragioni. .
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod.pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)