Sez. 2, Sentenza n. 15661 del 12/07/2007 (Rv. 598334 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di pubblico passaggio su area privata - Poteri del Comune - Limiti - Concessione a singoli di usi eccezionali o particolari (nella specie rimozione di muretto e recinzione metallica per accesso a via) - Ammissibilità - Esclusione - Criteri.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
L'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso sulla strada medesima, nemmeno in forza di ottenuta concessione amministrativa, poiché il Comune competente, titolare di una servitù di passaggio su area privata, può esercitare sulla medesima i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività; ne consegue che, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo, il Comune non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)