Sez. 2, Sentenza n. 27567 del 14/12/2005 (Rv. 586011 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di pubblico passaggio su un'area privata - Titolarità del Comune - Poteri conseguenti - Concessione al singolo di uso particolare o eccezionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Parificazione ex artt.38 e 39 d.lgs. n.507 del 1993 - Rilevanza - Esclusione.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
L'amministrazione comunale, titolare di una servitù di passaggio su un'area privata, può su di essa esercitare il potere diretto a garantire ed a disciplinare l'uso generale del bene da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, ma, ove il titolo costitutivo della servitù non lo consenta espressamente, non può concedere al singolo usi eccezionali o particolari su porzioni di detto immobile, essendo il relativo potere concessorio incompatibile con il diritto dominicale del privato e non potendo esso, d'altro canto, neppure farsi discendere dalla parificazione, ad opera degli artt.38 e 39 del d.lgs. n.507 del 1993, delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio a quelle del demanio o del patrimonio indisponibile, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto tale parificazione attiene esclusivamente all'ambito dei rapporti tributari e comporta soltanto che il Comune possa pretendere la tassa da chi occupa l'area in forza di un contratto con il privato proprietario o possa interferire, inibendolo o subordinandolo a propria autorizzazione, sul diritto del proprietario di cedere a terzi l'uso di porzioni sull'area.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)