Sez. U, Sentenza n. 158 del 18/03/1999 (Rv. 524240 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di pubblico passaggio su area privata - Titolarità del Comune - Poteri del Comune - Limiti - Poteri di disciplina dell'uso generale da parte della collettività - Sussistenza - Concessione a singolo di uso eccezionale e particolare (nella specie erezione di edicola) - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento - Parificazione delle aree a quelle demaniali, ex D.Lgs n. 507 del 1993 - Rilevanza - Esclusione.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
L'amministrazione comunale, titolare di una servitù di pubblico passaggio su un'area privata, può su di essa esercitare i soli poteri che siano rivolti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, e, pertanto, ove il titolo costitutivo della servitù non lo consenta espressamente, non può concedere ad un singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (come quello relativo ad un chiosco per la rivendita di giornali), essendo siffatto potere concessorio incompatibile con il diritto dominicale del privato e non potendo, d'altro canto, neppure farsi discendere dalla parificazione, operata da parte degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (e di un correlato regolamento comunale), delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio a quelle del demanio o del patrimonio indisponibile, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto tale parificazione - avente giustificazione nella circostanza che l'occupazione limita il godimento della servitù da parte della collettività e, dunque, può importare un corrispettivo - attiene esclusivamente al piano dei rapporti tributari e comporta soltanto che il Comune possa pretendere la tassa da chi occupa l'area in forza di contratto con il privato proprietario o possa interferire, inibendolo o subordinandolo a propria autorizzazione, in ragione della suindicata giustificazione, sul diritto del proprietario di cedere a terzi l'uso di porzioni dell'area (alla stregua di tali principi, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia con la quale il privato proprietario aveva chiesto l'accertamento della sua proprietà su un'area, gravata da servitù di pubblico passaggio, traente titolo da "dicatio ad patriam", sulla quale il Comune aveva concesso l'occupazione mediante un'edicola, nonché la declaratoria dell'inesistenza del diritto del concessionario di occupare l'area e la condanna dello stesso e del Comune al risarcimento del danno, previa disapplicazione del provvedimento concessorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)