Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 (Rv. 581419 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IN GENERE | Registro IVA - Prova contro l'imprenditore ex artt. 2709 e 2710 cod. civ. - Efficacia - Esclusione - Credito - Esistenza - Prova scritta - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IN GENERE
Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2720, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)