Sez. T, Ordinanza n. 1102 del 19/01/2026 (Rv. 677723-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Fallimento - ICI - Termine per il versamento ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Decorrenza - "Prelevabilità" - Presupposto - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)