Sez. 5, Sentenza n. 15478 del 30/06/2010 (Rv. 613878 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile compreso nel fallimento - Versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione - Termine - "Dies a quo" - Data del versamento del prezzo - Omessa effettuazione della vendita in sede fallimentare e chiusura della procedura - Obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta - Spettanza - A carico dell'ex fallito - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, l'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo "ratione temporis" vigente, stabilisce che l'imposta - dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento - è prelevata direttamente sul prezzo ricavato dalla vendita, con soddisfacimento in prededuzione del soggetto attivo (non tenuto ad insinuarsi al passivo) e che il termine per il versamento e la presentazione della dichiarazione, nel frattempo sospeso, è di tre mesi dalla data di incasso del prezzo; ne consegue che ove il fallimento venga chiuso senza farsi luogo alla vendita e con il ritorno "in bonis" dell'ex fallito, la predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico di questo soggetto, tenuto da quel momento sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativa al periodo fallimentare, senza che nell'ammontare complessivo finale siano compresi gli interessi, di cui non fa menzione la legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)