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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20953 del 06/08/2019 (Rv. 655042 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobile compreso nel fallimento - Periodo d'imposizione - Regime ante e post l. n. 296 del 2006 - Natura innovativa - Esclusione - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655042-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, già prima della modifica dell'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006 - non innovativa rispetto al precedente regime di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - il versamento dell'imposta doveva essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, entro il termine di tre mesi dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1364 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)