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Sez. 3, Sentenza n. 3807 del 25/02/2004 (Rv. 570538 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Domanda del danneggiato per ottenere la rivalutazione del massimale di polizza - Proponibilità nell'ambito dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Onere di specifica ed autonoma deduzione rispetto alla domanda di risarcimento danni - Configurabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in appello - Improponibilità.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570538-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può far valere la responsabilità da colpevole ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione, al fine di ottenere la rivalutazione del massimale di polizza, nell'ambito dell'azione diretta che, ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, può promuovere nei confronti dell'assicuratore, ma è necessaria a tal scopo la proposizione di una specifica domanda, che non può ritenersi compresa in una generica richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro; ne consegue che, ove tale domanda non risulti proposta in primo grado e venga proposta per la prima volta in appello, essa è improponibile in quanto domanda nuova, ex art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)