Sez. 3, Sentenza n. 133 del 09/01/1998 (Rv. 511399 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Domanda, in primo grado, di condanna dell'assicuratore al risarcimento di tutti i danni da sinistro - Condanna alla rivalutazione del massimale - Vizio di ultrapetita - Sussistenza - Ragioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice condanna l'assicuratore della responsabilità civile stradale alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria e interessi maturati, ove il danneggiato in primo grado chieda il risarcimento di "tutti" i danni da sinistro, perché tale locuzione non può comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore, fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)