Sez. 1, Sentenza n. 15 del 05/01/1984 (Rv. 432262 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale si applica, in Mancanza di apposita normativa, la normale disciplina del codice processuale civile. Pertanto, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorre non dalla comunicazione o notificazione del dispositivo effettuata a cura della segreteria a norma dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ma dalla notificazione della intera decisione, effettuata ad istanza di parte ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 38, in Mancanza applicandosi il termine di un anno dalla pubblicazione della decisione, come previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. (Conf 2446/83, mass n 427311; (Conf 2108/82, mass n 419983; (Conf 813/82, mass n 418628).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)