diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 06/04/1982 (Rv. 419983 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419983-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*

In tema di ricorso per Cassazione avverso le pronunce della commissione tributaria centrale, l'applicabilità, in difetto di specifica disciplina nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, delle Disposizioni del codice di rito, comporta che il termine breve di sessanta giorni decorre solo per effetto e dal giorno della notificazione della decisione impugnata, mentre resta a tal fine irrilevante la mera comunicazione o notificazione del dispositivo della decisione medesima, così come la circostanza che la parte (nella specie, l'amministrazione delle Finanze) ne abbia chiesto ed ottenuto o comunque ricevuto, copia integrale dalla segreteria di detta commissione. (V 624/81, mass n 411115; (V 1209/80, mass n 404707).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)