Sez. 1, Sentenza n. 813 del 10/02/1982 (Rv. 418628 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONDIZIONE - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTO - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL SOLO DISPOSITIVO - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONDIZIONE - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTO - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL SOLO DISPOSITIVO - INIDONEITÀ.*
Il ricorso per Cassazione, avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, è regolato, in difetto di specifica disciplina da parte del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, dalle norme del codice di rito, e, pertanto, è soggetto al termine di un anno dalla pubblicazione della pronuncia impugnata, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., quando sia mancata la notificazione per intero di tale pronuncia, la quale, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., è necessaria al fine del decorso del termine breve di sessanta giorni, e non può trovare equipollente nella notificazione o comunicazione del solo dispositivo. (Conf 624/81, mass n 411115; (Conf 698/80, mass n 404129).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)