Sez. 3, Sentenza n. 6901 del 21/05/2001 (Rv. 546834 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Su parte della somma ingiunta - Ricorribilità ex art. 111 Costituzione - Esclusione - Fondamento - Natura di sentenza - Conseguenze - Rimedi esperibili - Impugnazione ordinaria.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE
L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione perché tale provvedimento, pur essendo ininfluente sulla decisione per il giudizio ordinario che si è instaurato con l'opposizione al decreto, non è abnorme, in quanto non esorbita del tutto dalla fattispecie normativa. Tuttavia, essendo illegittima perché in tal modo il giudice modifica, in una fase del processo in cui non gli è consentito, il provvedimento monitorio, assume natura di sentenza, con la conseguenza che è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e non al ricorso straordinario per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)