Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 07/07/1976 (Rv. 381350 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA OPPOSIZIONE - PER SOMMA INFERIORE A QUELLA INGIUNTA - DIVIETO - LIMITI - CONCILIAZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA OPPOSIZIONE - PER SOMMA INFERIORE A QUELLA INGIUNTA - DIVIETO - LIMITI - CONCILIAZIONE.*
In caso di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice istruttore puo, a norma dell'art 648 cod proc civ, concedere con ordinanza l'esecuzione provvisoria per una somma corrispondente a quella indicata nel decreto ingiuntivo, e non per una somma minore, perche cio comporterebbe l'Esercizio da parte del suddetto giudice, del potere, non attribuitogli, di sostituire o modificare il decreto. Soltanto nell'ipotesi in cui le parti si siano conciliate nel corso del giudizio di opposizione, il giudice istruttore ha il potere, a norma dell'art 652 cod proc civ, di ridurre la somma o la quantita indicata nel decreto nei limiti di quella stabilita dalle parti, fermi restando, anche in tal caso, gli Atti esecutivi gia compiuti fino alla concorrenza della somma o della quantita ridotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)