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Sez. 2, Sentenza n. 40218 del 19/06/2012 Ud. (dep. 12/10/2012) Rv. 254341 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Recidiva facoltativa - Richiesta di esclusione - Rigetto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254341-01

RECIDIVA - IN GENERE

Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, desumendola dalla disamina della personalità dell'imputato, emergente dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)