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Sez. 6, Sentenza n. 16244 del 27/02/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 256183 - 01

RECIDIVA - FACOLTATIVA | Rilevanza ovvero esclusione della stessa - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256183-01

RECIDIVA - FACOLTATIVA

In tema di recidiva facoltativa, incombe sul giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata laddove aveva rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva, utilizzando una formula di stile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)