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Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 10/03/1979 (Rv. 397857 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI MOTIVI GENERICAMENTE ENUNCIATI NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397857-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI MOTIVI GENERICAMENTE ENUNCIATI NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*

Le memorie difensive di cui all'art 378 cod civ non possono integrare e specificare i motivi originariamente generici, e come tali inammissibili, in quanto la loro funzione e quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificative dei motivi tempestivamente e ritualmente enunciati nel ricorso. (Conf n 645/77, mass n 384209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)