Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 10/03/1979 (Rv. 397857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI MOTIVI GENERICAMENTE ENUNCIATI NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI MOTIVI GENERICAMENTE ENUNCIATI NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
Le memorie difensive di cui all'art 378 cod civ non possono integrare e specificare i motivi originariamente generici, e come tali inammissibili, in quanto la loro funzione e quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificative dei motivi tempestivamente e ritualmente enunciati nel ricorso. (Conf n 645/77, mass n 384209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)