Sez. 2, Sentenza n. 9010 del 26/08/1993 (Rv. 483562 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi | Termine di otto giorni - Eccezione di tardività sollevata dal convenuto venditore - Onere probatorio della tempestività - Incidenza sull'acquirente.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi
Il principio secondo cui, quando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui, che intende esercitare il diritto, fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell'atto, perché condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, comporta che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, grava sull'acquirente, al quale sia stata eccepita dal convenuto-venditore la tardività della denuncia, l'onere della prova di avere denunciato il vizio entro otto giorni, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)