Sez. 1, Sentenza n. 18058 del 08/09/2004 (Rv. 576849 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione delle spese e del compenso - Procedimento ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. - Presidente del Tribunale - Poteri - Determinazione della misura delle spese e del compenso dovuti da ciascuna delle parti - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., deve limitarsi a determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario e non può anche stabilire in quale misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)