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Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 27/05/1987 (Rv. 453366 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI DIVISIONE DEL COMPENSO TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453366-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI DIVISIONE DEL COMPENSO TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*

In materia di arbitrato, il procedimento previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. ha la limitata funzione di determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario dovuti dalle parti agli arbitri, onde esso non può essere esperito anche per stabilire in quale misura il compenso debba essere ripartito tra le parti stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)