Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 27/05/1987 (Rv. 453366 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI DIVISIONE DEL COMPENSO TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI DIVISIONE DEL COMPENSO TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*
In materia di arbitrato, il procedimento previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. ha la limitata funzione di determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario dovuti dalle parti agli arbitri, onde esso non può essere esperito anche per stabilire in quale misura il compenso debba essere ripartito tra le parti stesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)