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Sez. L, Sentenza n. 8839 del 18/06/2002 (Rv. 555157 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla norma transitoria del contratto collettivo di lavoro per l'imbarco delle navi delle società esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555157-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato la norma transitoria contenuta nel contratto collettivo per l'imbarco delle navi delle società esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar, Saremar - che impedisce sino al termine che sarà definito nel piano di riassetto della flotta, le immissioni nel regime di continuità nel rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari, nel senso che essa non può eludere la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto di arruolamento a tempo indeterminato, stante il divieto per le norme collettive di aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma di tale disposizione e di diminuire il termine previsto dal terzo comma della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)