Sez. L, Sentenza n. 5694 del 19/04/2002 (Rv. 553851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad interpretazione della "dichiarazione congiunta" del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati sul pagamento dell'indennità di "utilizzazione" prevista dal c.d. "integrativo - bis".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione degli accordi collettivi da parte del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, a meno che il suddetto giudice non sia incorso in violazione delle prescrizioni dettate dagli art. 1362 ss. cod. proc. civ. o in vizi di motivazione (nella specie, relativa all'interpretazione della "dichiarazione congiunta" del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati sulla sospensione del pagamento della c.d. "indennità di utilizzazione" prevista dall'accordo sindacale in date 3 marzo, 9 e 13 aprile 1992 - c.d. "integrativo - bis" -, nonché sulla individuazione delle future modalità di corresponsione della stessa indennità, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito a tale "dichiarazione" efficacia meramente obbligatoria e non normativa, omettendo di accertare, oltre la formulazione letterale dell'accordo, la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, primo comma, cod. civ., anche alla stregua delle successive trattative e intese raggiunte dalle medesime e delle specifiche previsioni in materia contenute nel successivo contratto collettivo nazionale, ex art. 1362, secondo comma, e 1367 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)