diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15344 del 30/10/2002 (Rv. 558125 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina transitoria del Ccnl per i dipendenti delle Poste Italiane spa.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558125-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni, in sede di legittimità soggiacciono ad un sindacato limitato al controllo in ordine alla esistenza di una motivazione logica e coerente ed alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, in violazione dell'art. 1363 cod. civ., che impone di interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, il giudice del merito, nell'interpretare il contratto collettivo del 1994 per i dipendenti delle Poste italiane spa, al fine di stabilire se il dipendente avesse svolto mansioni superiori, aveva omesso di esaminare le clausole del contratto che disciplinavano il regime transitorio sino all'inquadramento definitivo del personale, non operando il dovuto confronto tra la definizione di una delle Aree funzionali del contratto - cosiddetta Area operativa - e le mansioni delle pregresse qualifiche confluite al suo interno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)