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Sez. 7, Ordinanza n. 38197 del 13/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014) Rv. 261239 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Astratta impugnazione di una norma regolamentare dell'istituto di pena - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261239-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, è inammissibile l'astratta censura di una norma regolamentare interna all'istituto di pena disgiuntamente dall'impugnazione di un atto o provvedimento che, emanato in applicazione di essa, incida nell'attualità sui diritti penitenziari del detenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto in regime detentivo speciale, che aveva impugnato l'ordine di servizio della casa circondariale riguardante le modalità di controllo e di consegna degli atti giudiziari al difensore).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)