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Sez. 1, Sentenza n. 10348 del 04/12/2020 Cc. (dep. 17/03/2021) Rv. 280651 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Inserimento del detenuto nel circuito di elevato indice di vigilanza – Reclamo – Controllo del magistrato di sorveglianza – Oggetto e limiti – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280651-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione del potere discrezionale, riservato all'Amministrazione penitenziaria, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, di talché la verifica da parte del magistrato di sorveglianza, a seguito di reclamo avverso tale provvedimento, è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione all'area riservata della struttura carceraria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza, ravvisata una lesione del diritto alla salute, aveva ordinato lo spostamento dall'area riservata di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., assegnando un termine di venti giorni all'amministrazione penitenziaria per provvedere alla sua collocazione in una sezione diversa).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 59, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 61, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 110, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)