Sez. 4, Sentenza n. 5941 del 12/12/2002 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 224332 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Opposizione - Udienza camerale - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione - Restituzione degli atti da parte del g.i.p. al p.m. per l'espletamento di ulteriori indagini - Contestuale ordine di formulare l'imputazione - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Deve ritenersi abnorme, ponendosi al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui, in un procedimento contro ignoti, il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m., oltre ad indicare lo svolgimento di ulteriori indagini disponga anche, nel caso di esito positivo delle stesse, la formulazione dell'imputazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordine di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5 cod. proc. pen. richieda preliminarmente l'individuazione di una persona e l'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)