Sez. 5, Sentenza n. 38690 del 17/10/2002 Cc. (dep. 18/11/2002) Rv. 223354 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Udienza camerale -Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione - Restituzione degli atti da parte del g.i.p. al p.m. per l'espletamento di ulteriori indagini - Contestuale fissazione di una ulteriore udienza in prosecuzione - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
È da considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., a fronte di una richiesta del p.m. di archiviazione del procedimento, restituisca gli atti al p.m., ordinando l'espletamento di ulteriori indagini, sollecitate dalla p.o. opponente, e fissi contemporaneamente un'ulteriore udienza dinanzi a sè per il prosieguo del procedimento. Infatti il giudice adito con la richiesta di archiviazione non assume la conduzione delle indagini, ma esaurisce il suo intervento con la decisione di imporre al p.m. un loro ulteriore espletamento ovvero di formulare direttamente l'imputazione e di esercitare l'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)