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Sez. U, Sentenza n. 9531 del 04/11/1996 (Rv. 500298 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative - Azione volta ad ottenere da un ente pubblico non economico il corrispettivo di un'attività lavorativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Nullità del rapporto per violazione di norme imperative - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500298-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'azione volta ad ottenere da un ente pubblico economico il corrispettivo di un'attività lavorativa deve essere inquadrata nel contenzioso del pubblico impiego, che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ancorché il rapporto sostanziale appaia nullo per violazione di norme imperative, purché il lavoratore sia stato inserito nell'organizzazione dell'ente e le prestazioni siano state svolte con continuità nonché in posizione di subordinazione, ossia di sottoposizione alla disciplina impartita dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)