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Sez. U, Sentenza n. 9601 del 15/11/1994 (Rv. 488603 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative - Devoluzione al giudice amministrativo - Condizioni - Nullità del rapporto per violazione di norme imperative e mancanza di un atto formale di nomina - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488603-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo è sufficiente che i ricorrenti deducano di aver svolto con continuità e con vincolo di subordinazione mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali dell'ente pubblico, ancorché il rapporto sia affetto da nullità per violazione di norme imperative - ponendo l'art. 2126 cod. civ. - una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo - e pur in mancanza di un atto formale di nomina, che non costituisce requisito necessario per la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)