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Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011 (Rv. 617882 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento effettuato nell'ambito di procedura esecutiva individuale - Revocabilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617882-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

È revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale (nella specie espropriazione presso terzi) se risalente al periodo sospetto, in quanto ciò che rileva non è l'atteggiamento psicologico che lo sorregge, ma l'effetto che produce sulla integrità della garanzia patrimoniale, identica essendo la compromissione della "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)