Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011 (Rv. 617882 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento effettuato nell'ambito di procedura esecutiva individuale - Revocabilità - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
È revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale (nella specie espropriazione presso terzi) se risalente al periodo sospetto, in quanto ciò che rileva non è l'atteggiamento psicologico che lo sorregge, ma l'effetto che produce sulla integrità della garanzia patrimoniale, identica essendo la compromissione della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)