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Sez. L, Sentenza n. 2267 del 29/03/1983 (Rv. 427116 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVANTI A DETTE COMMISSIONI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427116-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVANTI A DETTE COMMISSIONI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*

La definizione della controversia raggiunta, in pendenza del giudizio di legittimità, avanti alle commissioni provinciali di conciliazione di cui all'art. 410 (nuovo testo) cod. proc. civ. comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una decisione nel merito e, conseguentemente, la dichiarazione, da parte della suprema Corte, della cessazione della materia del contendere. (V 1264/78, mass n 390621; (V 1598/77, mass n 385306).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)