Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987 (Rv. 453304 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEDUZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - ALLEGAZIONE DELLA PROVA - OBBLIGHI DEL COLLEGIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEDUZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - ALLEGAZIONE DELLA PROVA - OBBLIGHI DEL COLLEGIO.*
Dal principio della rilevabilità d'ufficio della cessazione della materia del contendere, in relazione all'esigenza di evitare lo svolgimento a vuoto di attività giurisdizionale, e, d'altra parte, dalla necessità che una declaratoria in tal senso sia fondata su dati ritualmente acquisiti al processo, nel rispetto delle regole del contraddittorio, consegue che la deduzione, dopo la precisazione delle conclusioni (nella specie, in grado d'appello), di un fatto di cessazione della materia del contendere, con allegazione della relativa prova, comporta l'Obbligo del collegio di valutare l'astratta attitudine di quel fatto ad eliminare radicalmente e senza residui l'oggetto della contesa, e, in caso di valutazione positiva, di rimettere la causa all'istruttore, per consentire la rituale acquisizione di detta prova e l'accertamento della concreta idoneità del fatto dedotto a produrre gli indicati effetti, tenendo conto che tale idoneità in concreto postula che non vi sia dissenso fra le parti sulla sussistenza del fatto medesimo e sulla sua Rilevanza giuridica. (V 2269/83, mass n 427117; (V 2267/83, mass n 427116; (V 1975/82, mass n 419824; (V 4719/81, mass n 415455; (V 1969/80, mass n 405601; (V 3069/76, mass n 381846; (V 1216/74, mass n 369270; (Conf 1264/78, mass n 390621).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)