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Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 14/03/1978 (Rv. 390621 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONSEGUENZA - DEDUZIONE, DOPO LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON ALLEGAZIONE DELLA RELATIVA PROVA - OBBLIGHI DEL COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390621-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONSEGUENZA - DEDUZIONE, DOPO LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON ALLEGAZIONE DELLA RELATIVA PROVA - OBBLIGHI DEL COLLEGIO.*

Dal principio della rilevabilita d'ufficio della cessazione della materia del contendere, in relazione all'esigenza di evitare lo svolgimento a vuoto di attivita giurisdizionale, e, d'altra parte, dalla necessita che una declaratoria in tal senso sia fondata su dati ritualmente acquisiti al processo, nel rispetto delle regole del contraddittorio, consegue che la deduzione, dopo la precisazione delle conclusioni (nella specie, in grado d'appello), di un fatto di cessazione della materia del contendere, con allegazione della relativa prova, comporta l'Obbligo del collegio di valutare l'astratta attitudine di quel fatto ad eliminare radicalmente e senza residui l'oggetto della contesa, e, in caso di valutazione positiva, di rimettere la causa all'istruttore, per consentire la rituale acquisizione di detta prova e l'accertamento della concreta idoneita del fatto dedotto a produrre gli indicati effetti, tenendo conto che tale idoneita in concreto postula che non vi sia dissenso fra le parti sulla sussistenza del fatto medesimo e sulla sua Rilevanza giuridica. (V 3069/76, mass n 381846; (V 1216/74, mass n 369270).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)