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Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205262 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca - Natura giuridica - Conseguenze in caso di decesso del proposto prima della definitività del provvedimento di prevenzione.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205262-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 04/08/1989 num. 282 art. 4, Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)