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Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 19/01/2007 (Rv. 594441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Pronuncia d'ufficio, da parte del giudice del merito, su domanda od eccezione rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte interessata - Ricorso per cassazione - Riconducibilità della doglianza al motivo di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - Sussistenza - Deduzione di siffatto motivo come violazione di norme di diritto o vizio della motivazione - Conseguenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La pronuncia d'ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un'eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), dello stesso codice di rito. Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso art. 360.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)