Sez. 4, Sentenza n. 41564 del 26/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248456 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE | Guida sotto l'influenza dell'alcol - Trasformazione in illecito amministrativo sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Pronuncia della Corte - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE
La sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente all'ipotesi prevista dall'art. 186, comma primo, lett. a), cod. strad., del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol - ad opera della legge n. 120 del 2010 (disposizioni in materia di sicurezza stradale) -, rilevata nel giudizio di legittimità, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 1 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)