Sez. L, Sentenza n. 4026 del 03/04/1993 (Rv. 481675 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Condizioni - Giudizio sull'"an" pendente nella fase di rinvio a seguito di cassazione della relativa sentenza - Sospensione del giudizio sul "quantum" - Necessità.
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria
L'art. 295 cod. proc. civ. - il quale prevede la sospensione necessaria del processo, oltre che nell'ipotesi considerata dall'art. 3 cod. proc. pen., in ogni altro caso in cui il giudice investito della causa, o altro giudice, debba risolvere una controversia civile o amministrativa dalla cui definizione dipende la decisione della causa stessa - deve trovare applicazione anche in ordine al giudizio sul "quantum debeatur" che, ove nel separato giudizio sull'"an" la relativa pronuncia sia stata impugnata ed a seguito della sua cassazione sia pendente la fase di rinvio, deve essere sospeso fino alla definizione del giudizio sull'"an", avente carattere di indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione sul "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)