Sez. L, Sentenza n. 4844 del 25/05/1996 (Rv. 497801 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Contemporanea pendenza del giudizio sull'an e di quello sul "quantum debeatur" - Rapporto fra i due giudizi - Pregiudizialità tecnico giuridica - Esclusione - Pregiudizialità logica - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Rischio - Insussistenza - Sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo - Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Poiché l'art. 295 cod. proc. civ., la cui "ratio" è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an "debeatur" e di quello sul "quantum" (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico) essendo in tal caso applicabile l'art. 337 comma secondo cod. proc. civ., il quale in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo - e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum" anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)