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Sez. L, Sentenza n. 12895 del 19/12/1997 (Rv. 511073 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Questione pregiudiziale - Sospensione - Carattere interinale ed eventuale - Esclusione per effetto del venir meno la necessità - Sentenza nell'"an" e sul "quantum" - Pronuncia rispettiva a breve distanza di tempo - Riunione e decisione congiunta dei ricorsi - Portata.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511073-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La sospensione del processo, anche nel caso di questione pregiudiziale, ha carattere interinale ed eventuale e può essere esclusa quando lo svolgimento del processo ne faccia venir meno, sia pure "ex post", la necessità, come nel caso in cui la sentenza non definitiva sull'"an" e quella definitiva sul "quantum" siano state pronunciate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, in modo che sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei ricorsi distintamente proposti contro le predette decisioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)