Sez. 2, Sentenza n. 238 del 27/01/1967 (Rv. 326017 - 01)
LIMITAZIONE LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ACQUISTO, DA PARTE DEL TRASGRESSORE, DELLA PROPRIETA SULLA COSTRUZIONE ILLEGALE - DIRITTO DEL MEDESIMO ALL'OSSERVANZA DELLE STESSE NORME DA PARTE DEI TERZI.*
LIMITAZIONE LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ACQUISTO, DA PARTE DEL TRASGRESSORE, DELLA PROPRIETA SULLA COSTRUZIONE ILLEGALE - DIRITTO DEL MEDESIMO ALL'OSSERVANZA DELLE STESSE NORME DA PARTE DEI TERZI.*
La violazione delle norme che disciplinano l'Esercizio della facolta di costruire, comporta l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni previste dalla legge nell'interesse generale o del singolo che ne abbia subito danno, ma non incide sull'essenza e consistenza del diritto di proprieta che, nonostante la commessa violazione, sorge sulla costruzione, e non priva, percio, il proprietario del diritto di avvalersi della tutela apprestata dalla legge a difesa della proprieta, nel caso di violazione delle stesse norme da parte di terzi, che arrechino pregiudizio alla costruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)