Sez. 2, Sentenza n. 3530 del 26/05/1986 (Rv. 446468 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA PER PRIMA SENZA LICENZA - RILEVANZA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL PREVENIENTE DELLE NORME SULLE DISTANZE LEGALI - OPERATIVITÀ DEL PREDETTO CRITERIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA PER PRIMA SENZA LICENZA - RILEVANZA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL PREVENIENTE DELLE NORME SULLE DISTANZE LEGALI - OPERATIVITÀ DEL PREDETTO CRITERIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di distanze tra costruzioni il principio della prevenzione opera anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta licenza, mentre tale principio non è applicabile quando il preveniente abbia violato le norme sulle distanze legali, in quanto in questa diversa ipotesi il giudice deve tenere conto della avvenuta violazione al fine di determinare in concreto le facoltà spettanti al secondo costruttore, le quali non possono essere pregiudicate o ridotte da illegittime iniziative del preveniente, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia acquistato per usucapione o in base ad altro titolo la servitù attiva contraria alla limitazione legale. (V 5169/85, mass n 442477; (V 5401/77, mass n 389061 (V 639/77; (V 2135/75, mass n 375898; (V 3873/74, mass n 374212; (V 2894/74, mass n 371328; (V 3985/68, mass n 337561; (V 237/67, mass n 326017; (V 2549/63; (V 1484/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)