Sez. 5, Sentenza n. 1578 del 28/01/2015 (Rv. 635261 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Acquisto di beni strumentali alla realizzazione di una causa di cura - Mancanza attuale della convenzione - Irrilevanza - Fondamento - Detraibilità dell'IVA - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22 marzo 2012, in causa C-153/11), che ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta per spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività economiche, deve ammettersi la detrazione dell'IVA versata in rivalsa sull'acquisto di beni strumentali alla costruzione di un immobile da destinare a casa di cura, ancorché nel periodo di imposta non siano state svolte attività esenti in mancanza di una convenzione con il servizio pubblico sanitario, atteso che quest'ultima presuppone la previa realizzazione della struttura, sicché, pur escludendosi il rapporto di funzionalità tra il bene e l'esercizio di attività "esente" ex art. 10, primo comma, n. 19), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sussiste comunque il diritto alla detrazione piena, ai sensi del primo comma dell'art. 19 del citato decreto, e non alla minore detrazione "pro rata" di cui al quinto comma della stessa disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)