Sez. T, Sentenza n. 24613 del 05/09/2025 (Rv. 676211-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)