Sez. 3, Sentenza n. 6254 del 29/11/1984 (Rv. 437876 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILASCIO DEL TERRENO PER UTILIZZAZIONE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DESTINAZIONE AD EDIFICAZIONE RESIDENZIALE ABITATIVA - NOZIONE - DESTINAZIONE DEL TERRENO A PARCO PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED A ZONA DI RICREAZIONE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILASCIO DEL TERRENO PER UTILIZZAZIONE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DESTINAZIONE AD EDIFICAZIONE RESIDENZIALE ABITATIVA - NOZIONE - DESTINAZIONE DEL TERRENO A PARCO PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED A ZONA DI RICREAZIONE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'utilizzazione del terreno "diversa da quella agricola" - che legittima il concedente a richiedere il rilascio del fondo dato in affitto - va intesa come destinazione ad edificazione residenziale-abitativa, atteso che l'art. 50 della legge n. 203 del 1982, con l'intitolazione ("terreni oggetto di concessione edilizia") ed il prevedere per colui "che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10" il diritto di ottenere il rilascio dell'"area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria", limita l'ampia dizione contenuta nella stessa norma la quale, pertanto, non trova applicazione in presenza della destinazione del terreno a parco per la tutela della fauna selvatica e zona di ricreazione, nel quale la costruzione di edifici sia prevista per una minima, trascurabile frazione della superficie.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)