Sez. 2, Sentenza n. 5911 del 27/02/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164951 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA VITTIMA - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA VITTIMA - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione della rapina, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628 comma terzo n. 2 cod. pen., quando la privazione della libertà personale è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina. Qualora, invece, la detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, senza necessità ai fini della consumazione stessa, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina aggravata. (Conf mass n 152284; (Conf mass n 153576; (Conf mass n 156550; (Conf mass n 156551).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)