Sez. 3, Sentenza n. 2240 del 08/05/1978 (Rv. 391630 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
In tema di valutazione e liquidazione dei danni vige il principio in base al quale l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta, realizzando sostanzialmente il petitum originario, puo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di appello che debba provvedere alla liquidazione con riferimento al momento della decisione, sempreche il danneggiato non abbia manifestato una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti della svalutazione monetaria nell'oggetto del riesame, manifestazione che non puo essere ravvisata nella conclusione con cui viene genericamente chiesta l'integrale conferma della sentenza impugnata che aveva accolto la domanda. (V 424/76, mass n 379075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)