Sez. 3, Sentenza n. 3345 del 06/05/1988 (Rv. 458729 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO PERCEPITO IN ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA PRIMA SENTENZA - ESECUTORIETÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO PERCEPITO IN ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA PRIMA SENTENZA - ESECUTORIETÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello con la sentenza di riforma della decisione di primo grado può condannare alla restituzione di quanto percepito dal soccombente per effetto di tale sentenza provvisoriamente esecutiva, ma l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello, presupponendo il preventivo venir meno degli effetti della sentenza riformata, rimane necessariamente subordinato alla cessazione degli effetti esecutivi di quest'ultima e, quindi, al passaggio in giudicato della sentenza di appello, senza che sia necessaria una esplicita riserva in tale senso. (V 4012/85, mass n 441533; (V 4693/82, mass n 422635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)