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Sez. L, Sentenza n. 4693 del 21/08/1982 (Rv. 422635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO RICEVUTO DAL SOCCOMBENTE - ESEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO RICEVUTO DAL SOCCOMBENTE - ESEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudice di appello con la sentenza di riforma della decisione di primo grado può condannare alla restituzione di quanto percepito dal soccombente per effetto di tale sentenza provvisoriamente esecutiva, ma l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello, presupponendo il preventivo venir meno degli effetti della sentenza riformata, rimane necessariamente subordinato alla cessazione degli effetti esecutivi di quest'ultima: con la conseguenza che la sentenza di appello che contenga la condanna dei lavoratori soccombenti alla restituzione delle provvisionali disposte dalla sentenza di primo grado è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza stessa. (V 4563/80, mass n 408398; (V 2348/80, mass n 406040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)