diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2083 del 10/04/1979 (Rv. 398462 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398462-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - NECESSITA.*

A norma dell'art 196 cod proc civ il giudice, indipendentemente dalla iniziativa della parte, ha sempre la facolta discrezionale di disporre la rinnovazione delle indagini del consulente tecnico, rientrando cio nei suoi poteri esclusivi, il cui Esercizio implica un apprezzamento di fatto che non puo essere oggetto di Sindacato in Sede di legittimita, mentre solo nel caso di sostituzione del consulente tecnico e richiesta la sussistenza di gravi motivi. (V 2116/70, mass n 348240; (V 200/70, mass n 345006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)